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Ordinanza — n. 47126/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hamitaj Bledar inadmissible, upholding his conviction for aggravated assault by the Court of Appeal of Ancona. Bledar argued that the evidence of his contribution to the crime was insufficient and that the lower court's reasoning failed to address his potential participation under Article 114 of the Penal Code. The Supreme Court rejected this, stating it cannot re-evaluate factual elements reserved for the trial judge and found the original reasoning adequately explained both defendants' equal contribution to the assault despite the victim's vulnerability.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.p.; Art. 114 c.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, reserving such assessment exclusively to the judge of merit, and thus dismisses appeals based on mere alternative factual assessments without demonstrating a violation of legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Re-evaluation Aggravated Assault Article 114 Penal Code Judicial Review Limits Concurrence in Crime motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.p.
Art. 114 c.p.
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMITAJ BLEDAR nato il 06/07/1979 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; ,\

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di HAMITAJ BLEDAR per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato assume che non sarebbe emersa una specifica prova del suo contributo a titolo di concorso nel fatto di reato e che la motivazione sarebbe inidonea anche rispetto all'entità della sua eventuale partecipazione all'azione criminosa ex art. 114 cod. pen.; Rilevato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che, d'altra parte, la motivazione della decisione impugnata, da leggersi unitamente alla pronuncia di primo grado, con la quale integra una c.cl. doppia conforme, ha dato adeguatamente conto, ripercorsa la vicenda e le fonti di prova esaminate, della circostanza per la quale entrambi gli imputati hanno contribuito allo stesso modo all'azione aggressiva nonostante la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, una volta che era caduta per terra (pag. 10); Rilevato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, anche sotto aspetto, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze circa il trattamento sanzionatorio ponendo in rilievo la gravità dei fatti di reato, derivante dall'entità delle lesioni, e la personalità negativa degli imputati;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Cos