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Ordinanza — n. 47121/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47121/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZAMENI ACHREF (CUI: 003ZOROK) nato il 01/02/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Considerato che EL ZAMENI ACHREF ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che l'autorità giudiziaria ha violato l'art. 545-bis cod. proc. pen.; Rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (ex ceteris, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01);

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, artt. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 545-bis cod. proc. pen.; Rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (ex ceteris, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01);

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sostituzione nell'obbligazione esecuzione surrogatoria anticipata pena complementare adeguamento della pena sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
Considerato che EL ZAMENI ACHREF ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che l'autorità giudiziaria ha violato l'art. 545-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
artt. 20-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZAMENI ACHREF (CUI: 003ZOROK) nato il 01/02/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che EL ZAMENI ACHREF ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che l'autorità giudiziaria ha violato l'art. 545-bis cod. proc. pen.; Rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (ex ceteris, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso