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Ordinanza — n. 47120/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and unequal sentencing for co-accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated injuries and other crimes. The appellant argued for generic mitigating circumstances and criticized the lighter sentence given to a co-accused who opted for a plea agreement. The court rejected these claims, noting the lower court properly assessed the appellant's lack of remorse and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already provided a reasoned justification for denying generic mitigating circumstances based on the defendant's overall conduct and negative personality traits.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal aggravated injuries criminal history sentencing disparity adeguamento della pena adempimento dei presupposti legali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO LEONARDO nato a SIRACUSA il 02/08/1979 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di LEONARDO ADAMO per i delitti di lesioni pluriaggravate, e quelli di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto detto motivo inammissibile poiché la Corte territoriale, anche tenendo conto dei pretesi elementi positivi indicati dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello, ha congruamente argomentato l'omessa concessione di dette circostanze attenuanti in ragione della complessiva condotta del ricorrente, improntata a reticenza anche rispetto alle effettive ragioni dell'azione criminosa e alla negativa personalità dello stesso, desumibile tanto dalla recidiva quanto dal possesso di un'arma provento del furto, indice del persistente contatto con circuiti delinquenziali;

Rilevato, rispetto al secondo motivo, che con esso l'ADAMO lamenta che il coimputato CASSIA ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite, censura rispetto alla quale la decisione impugnata ha evidenziato, in maniera logica, che le relative posizioni devono essere considerate distintamente e che peraltro il coimputato ha optato per l'applicazione della pena concordata tra le parti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d