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Ordinanza — n. 47118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming gross negligence in summary procedure due to lack of immediate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss the prosecution due to prescription. The appellant argued for acquittal based on gross negligence, but the court noted that the counterfeiting was not immediately evident without further investigation. Consequently, the court ruled that the summary procedure was correctly applied and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 129, secondo 2, cod. proc. pen.; In summary criminal procedure, an acquittal for extinction of the crime is only permitted when facts excluding the offense are absolutely uncontested, requiring immediate perception rather than judicial appreciation.

Parole chiave

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summary criminal procedure prescription of crime gross negligence defense acquittal in summary trial immediate evidence standard inadmissible appeal procedural extinction contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 129, secondo 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitanio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAVISTA MARIANNA nato a SALERNO il 07/08/1981 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MARIANNA BELLAVISTA per intervenuta prescrizione rispetto ai tre capi ascritti nella rubrica dell'imputazione; Considerato che, mediante l'unico motivo proposto, la ricorrente lamenta che avrebbe dovuto, piuttosto, essere assolta, stante la grossolanità del falso; Premesso in linea generale che, in forza dell'insegnamento delle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, secondo 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01 e, di recente, Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitanio); Rilevato che, inoltre, il motivo proposto è reiterativo e che, a fronte dell'analoga censura spiegata in appello, la Corte territoriale ha congruamente osservato che, come risulta dalle dichiarazioni degli operanti (non essendosi svolto un esame in sede dibattimentale degli stessi per la scelta del rito abbreviato da parte degli stessi imputati), la contraffazione non era di immediata evidenza, e dunque grossolana, atteso che erano state necessarie accurate indagini e successivi sequestri per accertarla;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos