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Ordinanza — n. 47117/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion of non-punishment plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47117/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already ruled that the plea of non-punishment for minor offenses was precluded due to the habitual nature and gravity of the defendant's conduct. Consequently, the cassation court found no merit in the generic complaint regarding excessive sentencing without addressing the underlying procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The plea of non-punishment for minor offenses is precluded when the defendant's conduct is habitual and grave, rendering the fact ineligible for such qualification; appeals challenging the severity of the sentence without addressing this preclusion are inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment plea procedural preclusion habitual criminality inadmissible appeal court costs and fine accertamento inesatto dei fatti ricorso per cassazione errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
(capo C); Considerato che con il primo motivo l'imputato lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
(capo C); Considerato che con il primo motivo l'imputato lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIROTTO CIRO nato a NAPOLI il 01/11/1980 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di CIRO CIROTTO per i delitti di cui agli artt. 256, commi 2 e 5, d.lgs. n. 152/2006 (capo A) e 497-bis cod. peri. (capo C); Considerato che con il primo motivo l'imputato lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la possibilità - al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. - di dichiarare il fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell'abitualità delle condotte delittuose dell'imputato e della gravità e spregiudicatezza dell'azione, inidonea a consentire la qualificazione del fatto come tenue (pag. 5);

Considerato che, con il secondo motivo, di tenore generico, senza alcun confronto con le relative argomentazioni sottese alla decisione impugnata, il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il