Italian court dismisses appeal claiming lack of specific intent for fraudulent bankruptcy due to repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosa Saija inadmissible, confirming her conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that specific intent was missing due to the omission of accounting records, but the court found this claim repetitive of arguments already rejected on appeal. The court ruled that the lower court correctly inferred fraudulent intent from the debtor's exposure and the duration of the omission, establishing the necessary subjective element without needing new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240 c.p.; Art. 60 c.p.: In cases of fraudulent bankruptcy by omission of accounting records, specific intent to harm creditors can be inferred from the overall circumstances and the duration of the omission, coloring the subjective element with fraud.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIJA ROSA nato a ROMETTA il 10/09/1943 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di ROSA SAIJA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'imputata, con il primo motivo proposto, lamenta l'assenza del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già dedotte dalla ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata, motivazione che dunque non è possibile sindacare in questa sede di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha ravvisato gli indici di fraudolenza della condotta nell'ingente esposizione debitoria della società e nel periodo particolarmente ampio (pari a cinque anni) nel quale si è protratta l'omessa tenuta delle scritture contabili, assumendo detta condotta come finalizzata a celare attività liquidabili, non essendo stati individuati dal curatore beni di proprietà della fallita, né crediti della stessa (pag. 3); Ritenuto dunque che la decisione ha fatto corretta applicazione del principio, richiamato del resto in parte motiva, per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304- 01);
Considerato, quanto al secondo motivo, con il quale l'imputata deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche che esso si palesa inammissibile per genericità al lume delle dettagliate argoméntazioni della Corte territoriale, con le quali la difesa non si confronta, che hanno posto in rilievo, in proposito, i precedenti penali della ricorrente, la gravità del fatto per la rilevante entità del passivo e il periodo prolungato nel quale si è protratta l'omissione, nonché l'assenza di elementi positivi da vagliare (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm