Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47114/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming mere nominal role excludes criminal liability for simple documentary bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ferzi inadmissible, upholding his conviction for simple documentary bankruptcy. Ferzi argued that his role as a mere nominal shareholder excluded his intent, while the prosecution contended that assuming a formal position without fulfilling accounting obligations constitutes negligence punishable under the law. The court rejected this defense, noting that his prior administrative role in seven other companies created a negative prognosis preventing conditional sentence suspension, thereby validating the original conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240 c.p.; Art. 241 c.p.: The mere assumption of a formal position in a bankrupt company without fulfilling related accounting obligations constitutes negligence punishable as simple documentary bankruptcy, regardless of the actor's actual involvement or lack of fraudulent intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
simple documentary bankruptcy nominal shareholder liability negligence in bankruptcy accounting obligations conditional sentence suspension administrative role history criminal negligence responsabilità del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240 c.p.
Art. 241 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERZI ALESSANDRO nato a ROMA il 02/02/1966 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; <3\

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato ALESSANDRO FERZI per il delitto di bancarotta documentale semplice e non fraudolenta; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta che l'acclarato ruollo di mero prestanome che egli aveva svolto nella società fallita avrebbe escluso ogni sua consapevolezza e volontà di porre in essere il fatto di reato; Rilevato che il ricorrente non considera che il delitto, per come riqualificato, è punibile per la mera colpa derivante dall'aver assunto una carica, anche solo formale, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della tenuta delle scritture contabili;

Considerato che, con il secondo motivo, il FERZI effettua un articolato ragionamento sull'effettiva entità dei crediti assumendo che, ove la Corte territoriale non fosse incorsa nei dedotti errori, egli avrebbe potuto ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, nello spiegare tale censura, il ricorrente non si avvede, tuttavia, che detta sospensione non gli è stata concessa per ragioni differenti da quelle che pone a fondamento del ricorso, ossia per la prognosi negativa derivante dalla circostanza che egli è risultato amministratore formale di altre sette società, nell'ambito di un contesto particolarmente allarmante;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così