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Ordinanza — n. 47112/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47112/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO MARCO nato a ROMA il 17/10/1969 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; ) Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di MARCO DI STEFANO per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che l'imputato lamenta vizio di motivazione perché la decisione si sarebbe limitata: ad affermare la sussistenza di debiti fiscali senza dimostrarne la sussistenza; a definire incontestabile la bancarotta documentale; a ritenere opaci pagamenti invece tracciati; Rilevato che la pronuncia della Corte territoriale si fonda, al contrario, su un complesso di articolate e logiche argomentazioni che traggono le mosse dal compendio probatorio già considerato dal Tribunale con il quale neppure, come osservato dalla Corte territoriale, l'imputato si era adeguatamente confrontato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO MARCO nato a ROMA il 17/10/1969 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; ) Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di MARCO DI STEFANO per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che l'imputato lamenta vizio di motivazione perché la decisione si sarebbe limitata: ad affermare la sussistenza di debiti fiscali senza dimostrarne la sussistenza; a definire incontestabile la bancarotta documentale; a ritenere opaci pagamenti invece tracciati; Rilevato che la pronuncia della Corte territoriale si fonda, al contrario, su un complesso di articolate e logiche argomentazioni che traggono le mosse dal compendio probatorio già considerato dal Tribunale con il quale neppure, come osservato dalla Corte territoriale, l'imputato si era adeguatamente confrontato;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari conti finanziari lacune probatorie falsificazione di valori di bollo ufficiali revisione bancaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO MARCO nato a ROMA il 17/10/1969 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; )

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di MARCO DI STEFANO per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che l'imputato lamenta vizio di motivazione perché la decisione si sarebbe limitata: ad affermare la sussistenza di debiti fiscali senza dimostrarne la sussistenza; a definire incontestabile la bancarotta documentale; a ritenere opaci pagamenti invece tracciati; Rilevato che la pronuncia della Corte territoriale si fonda, al contrario, su un complesso di articolate e logiche argomentazioni che traggono le mosse dal compendio probatorio già considerato dal Tribunale con il quale neppure, come osservato dalla Corte territoriale, l'imputato si era adeguatamente confrontato;

Ritenuto dunque inammissibile l'unico motivo di ricorso perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso