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Ordinanza — n. 47110/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the reasoning of the first-instance judgment. The appellant merely complained about a lack of motivation without contrasting their arguments with the specific grounds used by the lower court to confirm the conviction for defamation. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficiently specific and dismissed it while ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not specifically confront the reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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lack of specific motivation inadmissible appeal defamation conviction relationem argument procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 495 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la condanna di MARIO ALLEGRETTI per il delitto di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI MARIO nato a TORINO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; )R o'

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la condanna di MARIO ALLEGRETTI per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'imputato lamenta mancanza della motivazione poiché la stessa sarebbe stata costruita per relationem rispetto a quella della decisione di primo grado; Rilevato che a fronte, di contro, delle argomentazioni spese dalla decisione della Corte territoriale per confermare la condanna dell'ALLEGRETTI questi, nell'articolare tale generica censura, non si confronta in alcun modo con le stesse, incorrendo nella conseguente inammissibilità del motivo perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i