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Ordinanza — n. 47109/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax debt facts, rejecting alternative cost-revenue argument as mere conjecture.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravating a company's insolvency due to unpaid taxes. The appellant argued that the company's inactivity in 2008 and 2009 justified non-payment, but the court rejected this as a mere conjecture. The decision emphasized that the existence of over 40 invoices issued in 2008 objectively proved revenue, rendering the appellant's alternative reconstruction of costs versus income insufficient to justify the tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 223, comma 2, n. 2 I.fall.; Art. 366 c.p.p.: The court rejects an appeal based on a mere conjectural reconstruction of facts when the lower court has already established objective evidence of revenue that negates the defendant's alternative argument regarding the inability to pay taxes.

Parole chiave

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tax debt insolvency aggravating insolvency inadmissible appeal conjectural reconstruction revenue evidence Cassation procedure tax evasion liability ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 223, comma 2, n. 2 I.fall.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di ROBERTO TARRONE per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRONE ROBERTO nato a RIVOLI il 01/10/1968 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di ROBERTO TARRONE per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I.fall., per aver cagionato o aggravato il dissesto della fallita non versando rilevanti importi dovuti all'Erario; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, ripropone censure di mero fatto in ordine all'effettiva esistenza e consistenza del debito nei confronti dell'Erario e lamenta che negli anni 2008 e 2009 la società è stata inattiva, ragione per la quale non avrebbe versato le imposte;

Rilevato che tale motivo, oltre ad essere reiterativo e versato in fatto, omette di confrontarsi con la circostanza decisiva, valorizzata dalla decisione di merito, dell'emissione nell'anno 2008 di almeno n. 40 fatture da parte della società, ciò che di per sé non giustificava il mancato pagamento delle imposte, non essendo stato dimostrato, né peraltro allegato dal ricorrente, che si è limitato a riproporre una congetturale ricostruzione alternativa della vicenda, che i costi erano stati inferiori ai ricavi, in modo da non giustificare il pagamento delle imposte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis