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Ordinanza — n. 47106/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement agreement dismissed for inadmissible complaints regarding sentencing quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Masciari's appeal against the Genoa Court of Appeal's settlement agreement inadmissible. Masciari complained of insufficient reasoning regarding the sentencing quantification, but the court noted that such grievances are excluded from cassation review in settlement cases. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Masciari was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against settlement agreements, complaints regarding the quantification of the penalty are inadmissible as they do not concern the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible cassation sentencing quantification de plano procedure Cassation Fund fine motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che MARIO MASCIARI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che MARIO MASCIARI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIARI MARIO nato a GENOVA il 21/06/1980 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av)i alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che MARIO MASCIARI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa la quantificazione della pena; Rilevato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dell pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01);

Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, infatti, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec