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Ordinanza — n. 47103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTARINI ANDREA nato a MASSA il 17/12/1975 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di ANDREA TARTARINI per il delitto di bancarotta documentale semplice; Considerato che l'imputato con il primo motivo lamenta l'insussistenza, almeno per la ricorrenza di un ragionevole dubbio in tale direzione, della sua responsabilità penale poiché, quale mero dipendente della società, poi "cooptato" nella stessa come socio con l'incarico esclusivo di geometra di cantiere, non aveva mai avuto alcun rapporto con la contabilità aziendale; Rilevato che il ricorrente non considera che il reato, per come riqualificato, punibile per la mera colpa derivante dall'aver assunto una carica, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della corretta tenuta delle scritture contabili, né si confronta con la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della statuizione di condanna, valorizzando che la bancarotta documentale semplice è punita a titolo di mera colpa derivante nella specie dall'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione senza una ripartizione di deleghe tra i vari componenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTARINI ANDREA nato a MASSA il 17/12/1975 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di ANDREA TARTARINI per il delitto di bancarotta documentale semplice; Considerato che l'imputato con il primo motivo lamenta l'insussistenza, almeno per la ricorrenza di un ragionevole dubbio in tale direzione, della sua responsabilità penale poiché, quale mero dipendente della società, poi "cooptato" nella stessa come socio con l'incarico esclusivo di geometra di cantiere, non aveva mai avuto alcun rapporto con la contabilità aziendale; Rilevato che il ricorrente non considera che il reato, per come riqualificato, punibile per la mera colpa derivante dall'aver assunto una carica, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della corretta tenuta delle scritture contabili, né si confronta con la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della statuizione di condanna, valorizzando che la bancarotta documentale semplice è punita a titolo di mera colpa derivante nella specie dall'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione senza una ripartizione di deleghe tra i vari componenti;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta cattiva gestione omissione della contabilità ristrettezza finanziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTARINI ANDREA nato a MASSA il 17/12/1975 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di ANDREA TARTARINI per il delitto di bancarotta documentale semplice; Considerato che l'imputato con il primo motivo lamenta l'insussistenza, almeno per la ricorrenza di un ragionevole dubbio in tale direzione, della sua responsabilità penale poiché, quale mero dipendente della società, poi "cooptato" nella stessa come socio con l'incarico esclusivo di geometra di cantiere, non aveva mai avuto alcun rapporto con la contabilità aziendale; Rilevato che il ricorrente non considera che il reato, per come riqualificato, punibile per la mera colpa derivante dall'aver assunto una carica, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della corretta tenuta delle scritture contabili, né si confronta con la congrua motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della statuizione di condanna, valorizzando che la bancarotta documentale semplice è punita a titolo di mera colpa derivante nella specie dall'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione senza una ripartizione di deleghe tra i vari componenti;

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che in appello non era stato formulato alcuno specifico motivo con il quale il TARTARINI censurava la sentenza di primo grado per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche indicando puntuali elementi positivi all'autorità giudiziaria da vagliare a tal fine, bensì spiegata una mera richiesta nelle sole conclusioni, di carattere generico, volta a sollecitare l'esercizio del relativo potere discrezionale del giudice che, dunque, non aveva alcun specifico onere motivazionale rispetto a detta istanza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co