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Ordinanza — n. 47098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for generic and repetitive grounds without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sandulache Ionut Bogdan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for attempted theft under Articles 56, 624, 625, and 8 bis of the Criminal Code, arguing violations of the law and flaws in reasoning regarding Article 62, paragraph 4, and Article 62 bis. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level or were manifestly unfounded given the existing reasoning, citing established precedent on the ex ante valuation of potential damage in attempted theft cases.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic grounds or mere repetition of appellate arguments without engaging with the court's reasoning or citing new jurisprudence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments attempted theft Criminal Code procedural dismissal court costs legal reasoning tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 n.4 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Rilavato che il secondo e ultimo motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., è: - del tutto generico come già nei motivi di appello (S.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 8 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Rilavato che il secondo e ultimo motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., è: - del tutto generico come già nei motivi di appello (S.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 47144 del 29/11/2022
(Sez. 5 n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono Rv.
S. U. n. 8825 del 27/10/2016
pen., è: - del tutto generico come già nei motivi di appello (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDULACHE IONUT BOGDAN ( CUI 0550YVQ ) nato il 20/10/1992 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; v Rilevato che Sandulache Ionut Bogdan ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt.56 624 e 625 n.4 e 8 bis, 99 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 n.4 cod. pen., è: - fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; - manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag.

3) e con la giurisprudenza di questa Corte espressamente richiamata secondo cui in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato. (Sez. 5 n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono Rv. 283980).

Rilavato che il secondo e ultimo motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., è: - del tutto generico come già nei motivi di appello (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822); - manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il onsigliere tesore