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Sentenza — n. 47095/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47095/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAMEL OMAR nato il 26/02/1969 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lamel Omar ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Brunico per il reato di cui all' art. 582 cod. pen. Considerato che in data 24 e 28 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela e successiva revoca della costituzione della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47095/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Considerato che in data 24 e 28 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela e successiva revoca della costituzione della parte civile.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima lesioni personali lesione al piede trauma alla mano causalità del colpo di frusta omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 340 cod. proc. pen
Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAMEL OMAR nato il 26/02/1969 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lamel Omar ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Brunico per il reato di cui all' art. 582 cod. pen. Considerato che in data 24 e 28 ottobre 2024 a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale è pervenuta remissione di querela e successiva revoca della costituzione della parte civile.

Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso in data 13 novembre 2024 Il con 'ere estensore Il Preside