Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Dragutinovic Nenad and Stojanovic Daniel inadmissible. The appellants challenged a reduced sentence for Stojanovic, arguing for attempted crime recognition and excessive punishment, but the court found their grounds generic and legally unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are generic and indeterminate, or if they merely reiterate rejected arguments, while sentencing discretion remains within the lower court's authority.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGUTINOVIC NENAD nato a COLLEFERRO il 13/08/1978 STOJANOVIC DANIEL nato il 13/08/1977 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dragutinovic Nenad e Stojanovic Daniel ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte D'Appello di Roma che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Cassino, ha rideterminato la pena per l'imputato Stojanovic, confermando nel resto la condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del reato nella forma del tentativo, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in ogni caso, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi (p.2). Rilevato che il secondo e ultimo motivo comune con il quale si contesta violazione di legge quanto all'eccessività della pena e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il congi Here estensore