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Ordinanza — n. 47091/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mischaracterization of legal error as perceptual.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fontana Michele inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's rejection of his previous request was based on a perceptual error in reading the grounds of the petition. The court rejected this claim, ruling that the alleged mistake was actually an error of law, which falls outside the scope of the specific appeal provision cited.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; An appeal challenging a decision on inadmissibility based on a perceptual error in reading the petition's grounds is inadmissible if the error is substantively a legal error rather than a factual misreading.

Parole chiave

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error of law perceptual error inadmissibility appeal Cassazione Roma procedural costs tempestività dell'inoltro vizi procedurali memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fontana Michele ricorre ex art. 625 bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fontana Michele ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fontana Michele ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la ordinanza di questa Corte del 22 febbraio 2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso in precedenza. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente censura l'errore percettivo nella lettura dei motivi di ricorso, è inammissibile perché non rientra nell'alveo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. dal momento che l'errore prospettato dal ricorrente è un errore di diritto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il cpflsgliee etensore Il Presidente