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Ordinanza — n. 47090/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the denial of generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellant argued for a broader review of favorable elements, but the Court affirmed that judges need only address decisive factors in their reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground contests the non-application of generic mitigating circumstances as manifestly unfounded, since the court of first instance need not consider all favorable elements, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded criminal appeal procedure judicial reasoning standards imputazione di furto inchiesta per falsità atti prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALISTI GIANLUCA nato a ROMA il 27/12/1978 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Calisti Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 624 bis e 477, 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il ns-?gliere estensore Il Presidente