Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Dario Bozzetti inadmissible. The appellant argued against the lower court's confirmation of his conviction for crimes under Articles 477, 482, and 495 of the Penal Code, claiming errors in the declaration of responsibility and the assessment of recidivism. The court rejected these arguments as either repetitive of previously dismissed points or manifestly unfounded, noting that the trial judge correctly applied legal principles regarding the specific relationship between prior convictions and the current offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without presenting new grounds or substantive legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZETTI DARIO nato a ROMA il 27/09/1945 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bozzetti Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi (p.3/4 con espressa confutazione delle obiezioni difensive). Rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato oltre che generico; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 20