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Ordinanza — n. 47086/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation as mere complaints and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for false accusation, arguing against the factual basis of the liability declaration. The court rejected these claims as mere complaints and a repetitive restatement of arguments already dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or a repetitive restatement of arguments already rejected by the court of first instance without new grounds.

Parole chiave

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false accusation conviction inadmissible appeal mere complaints repetitive arguments Corte di Cassazione art. 366 c.p.p. art. 376 c.p.p. uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 376 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO MAURIZIO nato a TORINO il 01/07/1990 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; f Rilevato che Iuliano Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato è costituito da mere doglianze in punto di fatto; nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici (p.617).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il liere fnsore Il Presiden