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Ordinanza — n. 47084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless due to valid lower court reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing the first-instance judge failed to consider all favorable elements. The court rejected this claim, affirming that a lower court need not address every fact if it provides a logical, decisive reasoning based on relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 588 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a court of first instance is not required to consider all favorable or unfavorable elements adduced by the parties or evident in the case file when denying generic mitigating circumstances, provided it offers a reasoned decision based on the elements it deems decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 588 criminal code inadmissible appeal reasoning sufficiency Cassation procedure aggressione fisica lesioni personali reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 588 cod. pen.
art. 588 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BAHIE nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ndiaye Bathie ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all' art. 588 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle. spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il c. sliere est ore Il Presiden