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Ordinanza — n. 47083/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of oral hearing and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural violations regarding the lack of an oral hearing and substantive errors in the lower court's judgment on insolvency and probation. The court rejected these claims, noting that the summary procedure does not require oral hearings and that the appellant's arguments were either repetitive, generic, or based on a confused presentation of grievances.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Art. 522 cod. proc. pen.: The summary procedure excludes oral hearings, and appeals must be specific; generic or confused arguments fail to meet the requirement for reasoned criticism of the lower court's motivation.

Parole chiave

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summary criminal procedure oral hearing requirement inadmissible appeal generic grounds of appeal insolvency proceedings rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale decisione comunicata oralmente

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 522 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063
(Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHARRIERE CLAUDIO nato a CONDOVE il 08/10/1956 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Charriere Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose cui agli artt.216,223 R.D. 267/1942. Letta la richiesta avanzata in data 28 settembre 2024 dal difensore di fiducia avv.

GIANFRANCO FERRERI, di trattazione orale del presente ricorso e rilevato al riguardo che la richiesta non è stata accolta perché il rito camerale previsto dall'art.610 cod. proc. pen. ed applicato nel caso di specie, pur prevedendo un contraddittorio cartolare, non prevede la trattazione orale del ricorso avanzato. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge processuale ex art.522 cod. proc. pen. di correlazione tra imputazione e sentenza e di diversità del fatto per cui è intervenuta condanna è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con l'esaustiva risposta contenuta nella sentenza impugnata che ha chiarito (p.5) che la circostanza che nella imputazione non sia esplicitamente indicata la sua qualifica apicale nel periodo anteriore al 2016 non comporta alcuna violazione della norma richiamata, atteso che siffatta circostanza emerge pacificamente dagli atti e dalla relazione del curatore e non è in grado di determinare alcuna modifica essenziale nel capo di imputazione; né il difensore ha chiarito quale reale pregiudizio difensivo sia derivato al ricorrente.

Rilevato che il secondo motivo, nel quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico dovendosi considerare tale il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063). Considerato che il terzo e ultimo motivo che contesta violazione della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita e le pendenze giudiziarie) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il co/nal*gliere