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Ordinanza — n. 47082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTERO LAURA nato a MONCALIERI il 17/07/1975 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bottero Laura ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Rimini, ha rideterminato la pena a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 459 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 459 cod. pen; Ordinanza — n. 47082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 459 cod. pen.

Parole chiave

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contraffazione di merci commutazione della pena pecuniaria pena convenzionale alleggerimento della pena sanzione penale danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 459 cod. pen
pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 459 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTERO LAURA nato a MONCALIERI il 17/07/1975 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bottero Laura ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Rimini, ha rideterminato la pena a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui alli art. 459 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di cui all'art.466 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (p.3) che con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali la condotta in esame non sia sussumibile nella ipotesi di cui all'art.466 cod. pen. Rilevato che il secondo motivo con il quale si denunzia violazione della legge in riferimento alla mancata applicazione della condizione di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che, pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art.62 n. 4 cod. pen., ha valorizzato ha valorizzato la messa in pericolo del bene protetto e il livello organizzativo realizzato dalla imputata rispetto alla commissione del reato (si vedano, in particolare, pag.2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso che contesta la eccessività della determinazione della pena base è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche o nella determinazione della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il c,øis1gliere estensore Il