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Ordinanza — n. 47080/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for assault and theft due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation regarding criminal responsibility and the absence of justifying causes under Articles 52 and 54 of the Penal Code, as well as non-punishability under Article 131 bis. The court rejected these claims as entirely unfounded, logically flawed, or merely repetitive of arguments already dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 52, 54, 131 bis, 582, 585, 62 n.2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested grounds are entirely unfounded, logically flawed, or constitute a mere repetition of arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of motivation viti justifying causes absence non-punishability condition provocation mitigation error lesioni gravi trauma alla mano aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della condizione di non punibilità in riferimento all'art. 131 bis cod.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 62 n.2 cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuate della provocazione ex art. 62 n.2 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex artt.62 bis cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuate della provocazione ex art. 62 n.2 cod.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della condizione di non punibilità in riferimento all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAILI AYMANE nato il 02/01/1999 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Romaili Aymane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermando la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e alla sussistenza di una causa di giustificazione è interamente versato fatto; nonché manifestamente infondato a fronte di una motivazione immune da vizi logici sia in punto di sussistenza del reato, sia quanto all'assenza di cause di giustificazione di cui agli artt. 52 e 54 cod. pen. (p.4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della condizione di non punibilità in riferimento all'art. 131 bis cod. pen. è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici ed implicitamente ricavabile dalla descritta gravità della condotta. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuate della provocazione ex art. 62 n.2 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex artt.62 bis cod. pen è manifestamente infondato quanto alla circostanza attenuante della provocazione in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ed è inedito quanto alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il igliere estensore Il