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Ordinanza — n. 47079/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for fraud and bankruptcy as factually and legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Leone Francesco inadmissible regarding his conviction for fraudulent and documentary bankruptcy. The court found the appellant's arguments regarding the application of the law and sentencing discretion to be merely complaints without factual basis or logical flaws. Consequently, the lower court's recognition of generic mitigating circumstances and the resulting sentence were upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on mere factual complaints or challenges to sentencing discretion are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and adequately supported by the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic mitigating circumstances fraudulent bankruptcy factual complaints bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 02/01/1947 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Leone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt.216, 223 R.D.267/1942.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per i fatti a lui ascritti nella qualità di amministratore di fatto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza sul punto (p.4 e ss. che valorizza i convergenti contributi dichiarativi dai quali si ricava che l'imputato era unanimemente riconosciuto quale datore di lavoro) immune da vizi logici.

Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il c nsigliere estensore Il P