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Ordinanza — n. 47078/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on excessive penalty grounds, upholding trial court's sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Labsiri Ibrahim inadmissible, confirming the lower court's conviction for violent crimes. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found this claim unfounded because sentencing discretion is a core judicial function protected by established case law. Consequently, the court rejected the violation of law and motivation arguments, ruling that the trial judge properly weighed aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including the application of aggravating and mitigating circumstances, is not subject to cassation review unless the judgment is arbitrary or lacks a congruent reasoning of the decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty appeal Italian Penal Code judicial motivation cassation inadmissibility difesa penale azione civile altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma secondo cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 625 comma primo n.7 cod. pen.
Art. 674 cod. pen.
Art. 61 n.1 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSIRI IBRAHIM nato il 24/01/1997 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Labsiri Ibrahim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo, 582,585,625 comma primo n.7, 674, 61 n.1 cod. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo con i quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.4 della sentenza impugnata che valorizza il tipo di aggressione posta in essere in piena notte con azioni violente e oggetti contundenti impiegati a più riprese).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 n