Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after 60-day deadline under Art. 581 c.p.p. and Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 60-day deadline established by law. The appellant, Fiaschè Giuseppina, challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 477 and 482 of the Penal Code, but the appeal was submitted on July 30, 2024, after the deadline of July 29, 2024. The court ruled that the delay rendered the appeal procedurally invalid under Articles 585 and 544 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal filed after the statutory period of 60 days from the service of the judgment is inadmissible without formalities, and the appellant is condemned to pay the costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' GIUSEPPINA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 25/07/1987 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fiaschè Giuseppina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che: la sentenza impugnata è stata pronunziata in data 9 maggio 2024 con indicazione di termine di deposito della motivazione in giorni 20. il termine assegnato per il deposito scadeva in data 29 maggio 2024 (mercoledì) e la sentenza è stata tempestivamente depositata. dalla data del 29 maggio decorrevano giorni 45 a cui si aggiungevano i gg. 15 ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc.
Pen. Per complessivi 60 giorni; il termine ultimo per il deposito della impugnazione scadeva dunque domenica 28 luglio 2024 prorogata al primo giorno successivo non festivo e cioè lunedì 29 luglio 2024). il ricorso è stato depositato il 30 luglio 2024 e dunque tardivamente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa dere ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presi