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Ordinanza — n. 47075/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural violations regarding motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a chaotic presentation of grievances and a lack of specific legal grounds. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the application of mitigating circumstances, but the court found the arguments confused and insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot verify the correspondence of motivation to evidence and requires specific, reasoned grounds for appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds chaotic presentation procedural violation court costs mitigating circumstances partial reform nesso causale del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013
(Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5 n. 22780 del 25/03/2021
(Sez. 5 n. 22780 del 25/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO GIUSEPPE nato a SCAMPITELLA il 24/03/1955 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nuzzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 582, 585, 575 n.1 cod. pen.

Letta la memoria, pervenuta in data 8 novembre 2024, del difensore di fiducia avv. PASQUALE DELLI PAOLI, con allegata documentazione con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo il secondo e il terzo motivo-da trattarsi congiuntamente- con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato anche sotto il profilo del travisamento della prova sono: generici dovendosi considerare privo di specificità il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Rv. 259063 - 01); costituiti da doglianze in punto di fatto e rivalutativi della decisione nel merito; - manifestamente infondati poiché secondo le indicazioni di questa Corte il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Considerato il quarto e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in riferimento alla compensazione delle spese processuali, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di regolamento delle spese nel giudizio di appello, in caso cli parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi soccombenza reciproca tra le parti. (Sez. 5 n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il 3kg