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Ordinanza — n. 47072/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for robbery and assault, rejecting claims of inadequate reasoning regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Romano Raffaele and Tarallo Vincenzo inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the Court of Appeal failed to properly justify the finding of an aggravating circumstance involving the use of a weapon. The court rejected this claim, stating that the lower court's reasoning was exhaustive and logically sound, thus rendering the appeals without merit.

Regesto Legislator

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Art. 582, 585 c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against conviction for robbery and assault are inadmissible when the lower court's reasoning on aggravating circumstances is exhaustive and free from logical defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction aggravating circumstances use of weapon logical reasoning defect risarcimento alle vittime di reati lesioni personali vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/04/1979 TARALLO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/08/1962 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Romano Raffaele e Tarallo Vincenzo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando la pronunzia del Tribunale di Ferrara, ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo comune con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, appare manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che con esaustiva motivazione immune da vizi logici (si veda in particolare, pag.

7) ha affermato la sussistenza della contestata circostanza aggravante. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.