Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Igbozulike Felix inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence for theft by excluding an aggravating circumstance, arguing only against the factual motivation without addressing logical errors. The court rejected this because the lower court's reasoning was free from logical vices, rendering the appeal merely a complaint without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n.2 cod. pen.; Art. 360 n.1 lett. b c.p.: An appeal based solely on mere complaints regarding factual motivation, without demonstrating logical flaws or legal errors in the lower court's reasoning, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGBOZULIKE FELIX nato il 07/10/1975 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Igbozulike Felix ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione in fatto della sentenza immune da vizi logici (p.4/5). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il • Here estensore Il Presiden