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Ordinanza — n. 47063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion under Art. 133 Penal Code as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ghallab Mounir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence for the crime of public insult under Article 582 of the Penal Code, arguing a violation of Article 133 regarding sentencing guidelines. The court rejected this claim as unfounded, noting that sentencing discretion is a core judicial function properly exercised by the trial judge based on relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to cassation review unless the judgment is arbitrary or lacks a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion public insult Article 133 Penal Code judicial review inadmissible appeal trauma alla mano vittima di infortunio lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod.
art. 582 cod. pen
art. 133 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALLAB MOUNIR nato a PORTOFERRAIO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIUDICE DI PACE di PORTOFERRAIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ghallab Mounir ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portoferraio, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all' art. 582 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. in punto di commisurazione della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cocl. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente