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Ordinanza — n. 46971/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unsupported by facts regarding drug sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Ivan Stepanenko's appeal inadmissible for being generic and unsupported. The court found the appellant's arguments regarding sentencing aggravation based on witness statements were merely alternative evidence assessments rather than manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and Stepanenko was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990; An appeal challenging a sentencing aggravation based on witness testimony is inadmissible if it constitutes a generic re-evaluation of evidence sources rather than a manifestly illogical application of the law.

Parole chiave

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sentencing aggravation drug trafficking inadmissible appeal generic arguments evidence assessment Corte di Cassazione Subutex delivery dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPANENKO IVAN nato il 19/01/1999 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di StepanenkoIvan dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni della cessionaria e di altri ospiti della struttura di recupero per tossicodipendenti, teatro dei fatti) e manifestamente infondati nell'applicazione delle generiche con mero giudizio di equivalenza all'aggravante contestata, giudizio che ha tenuto in debito conto, ai fini dell'applicazione, della natura gratuita della cessione ma anche della obiettiva gravità della consegna della droga (si trattava del farmaco "Subutex") a persone, anche minorenni, che seguivano un difficile percorso terapeutico, alimentandone la tossicodipendenza.

Si tratta di un ragionevole apprezzamento non suscettibile di essere ritenuto manifestamente illogico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi