Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of dolo argument and infounded excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Torresi against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a reduction of the four-month prison sentence based on partial mental incapacity and excessive punishment, but failed to raise specific grounds regarding dolo or total incapacity in the second instance. The court rejected these defenses as manifestly unfounded because the original sentence was correctly calibrated for the crime's gravity and the defendant's partial mental state, with generic mitigating circumstances properly applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise specific grounds regarding dolo or total incapacity in the second instance, and if the penalty reduction claims are manifestly unfounded given the correct valuation of the crime's gravity and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRESI GIANLUCA nato a CIVITANOVA MARCHE il 13/03/1974 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Torresi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti non essendo stata proposto, in appello, motivo sul dolo e sulla sua compatibilità con il vizio parziale di mente né sulla sussistenza di condizioni che rendessero l'imputato totalmente incapace di intendere e di volere e, comunque, le deduzioni difensive, sull'eccessività della pena sono manifestamente infondate essendo stata la pena determinata in ragione della gravità della condotta, per le concrete modalità del fatto correttamente valutate per determinare la misura della pena, anche in presenza del ritenuto stato di parziale incapacità e con applicazione delle circostanze attenuanti generiche (la pena è stata determinata in mesi quattro di reclusione, in esito delle disposte diminuzioni);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera reprte La Pr dent