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Ordinanza — n. 46968/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding drug trafficking sentencing and non-punishment exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ben L. Hafed inadmissible due to the generic nature of his arguments concerning sentencing and non-punishment exceptions. The appellant challenged the lower court's assessment of drug quantities and personal circumstances, arguing for alternative interpretations of the law. The court rejected these claims, affirming that the specific facts regarding heroin and hashish amounts, along with the defendant's clandestine entry, were correctly evaluated to deny statutory mitigations.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on generic re-evaluation of evidence regarding drug quantities and personal circumstances are inadmissible when the lower court has correctly distinguished the specific facts to apply or exclude statutory sentencing rules.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug trafficking sentencing non-punishment exception clandestine entry Italy heroin and hashish quantities traffico grave di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
La diversità delle sostanze detenute e il dato quantitativo sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito per escludere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Le condizioni personali dell'imputato, rientrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso, e le concrete modalità del fatto sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Le condizioni personali dell'imputato, rientrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso, e le concrete modalità del fatto sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN LASSOUED HAFED nato il 04/04/1981 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ben L.H.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata valorizzata la detenzione di diverse sostanze stupefacenti, eroina (gr. 1,3, confezionata in due dosi) e hashish, quest'ultima in quantità non marginale (gr.

22) nonché di materiale atto al confezionamento (coltello e bilancino). La diversità delle sostanze detenute e il dato quantitativo sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito per escludere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. potendo conseguire dallo spaccio un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada dell'eroina e dell'hashish. Le condizioni personali dell'imputato, rientrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso, e le concrete modalità del fatto sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatricé-- La Pr