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Ordinanza — n. 46966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIARELLI SILVANA nato a NOTARESCO il 28/11/1960 MALIZIA NOEMI nato a ROMA il 09/10/1986 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Silvana Chiarelli e Noemi Malizia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Silvana Chiarelli, avverso la sentenza indicata in epigrafe in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, resa a seguito di concordato in appello, deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'accordo delle partì in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, resa a seguito di concordato in appello, deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'accordo delle partì in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia alla concessione mancata attuazione degli accordi illeciti consenso del coniuge revoca del concordato vizio del consenso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIARELLI SILVANA nato a NOTARESCO il 28/11/1960 MALIZIA NOEMI nato a ROMA il 09/10/1986 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Silvana Chiarelli e Noemi Malizia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Silvana Chiarelli, avverso la sentenza indicata in epigrafe in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, resa a seguito di concordato in appello, deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'accordo delle partì in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

Del tutto apoditticamente la ricorrente deduce la carenza del consenso e la mancata sottoscrizione della richiesta per la quale, invece, aveva conferito procura speciale al difensore; che è inammissibile anche il ricorso proposto, avverso la medesima sentenza, da Noemi Malizia: sono, infatti, ineccepibili le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito nel denegare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n., 309 cit. al confronto con il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (134 gr. di eroina e 21 gr. di cocaina) e delle dichiarazioni rese dagli acquirenti Stefano Croce e Tulli Graziano, ai quali l'imputata aveva ceduto reiteratamente stupefacente nel corso degli anni 2020 e 2021;

I motivi proposti da tale ricorrente sulla mancata applicazione delle generiche sono manifestamente infondati sulla scorta della motivazione, esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez.. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), con la quale la Corte di appello ne ha denegato l'applicazione rilevando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili in una situazione di fatto caratterizzata da elevato allarme sociale. Erano, invece, del tutto generici i motivi di appello sull'applicazione della sanzione accessoria che la Corte di appello ha ridotto;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibil4 i ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Pr