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Ordinanza — n. 46965/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable fact-finding on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lupoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion, arguing that the court should directly assess his criminal liability based on the trial record. The court rejected this because the issue of criminal responsibility was already examined by the trial judges and cannot be re-evaluated at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they involve a direct re-evaluation of factual findings regarding criminal liability already examined by the trial judges.

Parole chiave

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criminal liability tax evasion cassation appeal inadmissible appeal factual findings allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Lupoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Lupoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPOLI ANGELO nato a TARANTO il 20/12/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Lupoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità riproduttivi di argomentazioni già esaminate dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto in punto di responsabilità rispetto alla quale il ricorrente propone il diretto apprezzamento delle risultanze processuali alla Corte di Cassazione, motivo, come noto non deducibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Pre d te