Ordinanza — n. 46964/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERINI EMANUELE nato a ANCONA il 03/10/1956 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. Pierini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di pena, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, ai fini della determinazione del reato più grave, ha preso a base del calcolo il reato punito con la pena più grave, per effetto della modifica della cornice edittale come determinata per effetto della modifica intervenuta con I. 190 del 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Anche la misura dell'aumento della pena, per effetto della continuazione fra reati, è stato determinato in misura davvero minimale (avuto riguardo all'entità della pena prevista per il reato di cui all'art.314 cod. pen., ante e post modifica), sicchè non necessitava di alcun ulteriore esplicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERINI EMANUELE nato a ANCONA il 03/10/1956 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. Pierini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di pena, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, ai fini della determinazione del reato più grave, ha preso a base del calcolo il reato punito con la pena più grave, per effetto della modifica della cornice edittale come determinata per effetto della modifica intervenuta con I. 190 del 2012.
Anche la misura dell'aumento della pena, per effetto della continuazione fra reati, è stato determinato in misura davvero minimale (avuto riguardo all'entità della pena prevista per il reato di cui all'art.314 cod. pen., ante e post modifica), sicchè non necessitava di alcun ulteriore esplicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Pr si ente