Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding drug trafficking sentencing under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Slimani Mounir inadmissible due to generic grounds. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing against the specific sentencing factors applied by the lower court. The court rejected these arguments, noting that the evidence of drug delivery and seizure justified the exclusion of personal use defenses and the denial of specific mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on alternative assessment of evidence regarding drug trafficking are inadmissible if the lower court correctly evaluated the quantity and conduct to exclude personal use and apply appropriate sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMANI MOUNIR nato il 31/08/1979 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Slimani M; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata osservata dagli inquirenti una cessione di droga e conseguente sequestro di ulteriori 14 dosi di stupefacente tipo eroina.
Il dato quantitativo e la condotta di cessione sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell'uso personale sia l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. poiché si trattava di circostanze 09 idonee a denotare l'inserimento dell'imputato in un circuito delinquenziale almeno di livello medio e la possibilità di conseguire dall'illecito un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada delle dosi di eroina. I precedenti in materia di stupefacenti sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl' relatrice L