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Ordinanza — n. 46959/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the appellant instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by JBELI ATEMI inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition and new arguments without engaging a defense attorney registered with the Cassation Bar. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, such filings must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals in cassation must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Bar, otherwise they are inadmissible de plano.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal filing by appellant defense attorney registration Art. 613 Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility atto privo di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione esame dell'alito

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Jbeli udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Atemi Jbeli avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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S.U. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JBELI ATEMI nato il 21/05/1984 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato-ave'rso-titte-parci, udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Jbeli udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Atemi Jbeli avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consi liera relatrice La Pres nte