Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds are mere factual complaints and lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for specific traffic and criminal offenses, claiming lack of intent and issues with prior recidivism declarations. The court rejected these arguments as mere factual complaints unsupported by law, noting that the lower court's detailed reasoning on violent incident modes and the irrelevance of the missing prior recidivism record were sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 189 cod. strada; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or arguments already exhaustively addressed by the lower court's reasoning are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1984 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Esposito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e art. 189 cod. strada non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla incertezza della identificazione dell'imputato, smentiti dalla identificazione compiuta dagli agenti di pg (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondati il motivo sulla insussistenza del dolo in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada per la esaustiva motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata che ha valorizzato le violente modalità dell'incidente e quello sulla mancata disapplicazione della recidiva reiterata che era fondato sulla insussistenza di pregressa dichiarazione di recidiva semplice che, invece, non rileva in presenza di condanne pregresse (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r latrice La Presi ent