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Ordinanza — n. 46957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to raise specific statutory grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Leo Radi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code regarding non-punishability due to minor offense severity, but the court found this ground was not properly raised during the appellate proceedings. Furthermore, arguments concerning factual responsibility were rejected because they sought to re-evaluate evidence without addressing the appellate court's reasoning on guilt.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to the grounds permitted by law; arguments regarding the non-application of specific statutory provisions must be explicitly raised in the appellate judgment, and attempts to re-examine factual findings without engaging with the appellate court's reasoning on guilt are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 131-bis non-punishability appellate procedure retrial of evidence impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADI LEO nato a ORCIANO DI PESARO il 26/03/1952 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Radi Leo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in particolare, il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché non dedotto in appello sebbene il giudice di primo grado avesse denegato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Gli ulteriori motivi, in punto di responsabilità perché svolti in fatto e finalizzati alla revisione delle risultanze di prova, attraverso il confronto diretto con le dichiaraizoni dei testi, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha esaminato il giudizio di colpevolezza facendo corretta applicazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P