Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Idris Abdul Karm inadmissible regarding his conviction for drug possession under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/1990. The appellant argued that the sentencing was excessive due to the drug's intended use by third parties rather than personal consumption, and questioned the expulsion measure based on social danger assessments. The court rejected these claims as mere factual complaints lacking legal foundation, noting the lower court's specific reasoning regarding the quantity, quality of drugs, and possession of cutting tools.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements regarding drug quantity or intended use are inadmissible in the Court of Cassation as they constitute mere complaints rather than legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDRIS ABDUL KARM nato il 07/06/1985 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Idris A. K; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi - piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto e il possesso di strumenti atti al taglio e confezionamento;
Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla misura dell'espulsione, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sul giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'assenza di una stabile attività lavorativa; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza, manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;
Rilevato,.pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consiglier elatrice La P