Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for property damage and threat to public official due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Spina inadmissible regarding his conviction for property damage and threat to a public official. The appellant argued against the appellate court's decision not to apply a substitute penalty, claiming it violated legal principles. The court rejected these arguments, finding the lower court's reasoning on the inappropriateness of alternative penalties sufficient and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellate court's exhaustive reasoning on the non-application of a substitute penalty is manifestly unfounded and lacks legal basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANDREA nato a ALESSANDRIA il 05/07/1970 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Spina A; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati alla stregua della esaustiva motivazione dei giudici di appello sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: i reiterati precedenti hanno giustificato la mancata applicazione della pena sostitutiva per inidoneità di pena diversa dalla reclusione a realizzare le finalità del trattamento punitivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somrina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera latrice La Presidn1,te