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Ordinanza — n. 46954/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints are inadmissible in minor drug offense cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Sperante's appeal inadmissible regarding his conviction for a minor drug offense. Sperante argued that the quantity and quality of the drugs should be considered if they were intended for third parties rather than personal use, and that a toxicological analysis was unnecessary. The court rejected these arguments as mere factual complaints, ruling that such issues cannot be raised in a legality proceeding for this type of offense.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints regarding the quantity or intended use of drugs in minor drug offenses are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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minor drug offense legality proceeding factual complaints inadmissible appeal drug quantity personal use third party intent imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Sperante; I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANTE VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/11/1968 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; „,‘ , Q , esaminati i motivi del ricorso di V. Sperante; I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto, frazionato in dosi da strada, essendo irrilevante, in presenza della qualificazione giuridica come fatto lieve, la circostanza che non sia stata effettuata perizia per accertare il principio attivo, avvalorato dal narco test;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La President