Italian court dismisses appeal against suspended sentence denial due to manifestly unfounded legal and reasoning errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by GJINI ANDIS inadmissible for manifestly unfounded grounds. The Court of Appeal of Ancona correctly denied the suspended sentence based on the gravity of the conduct and a negative assessment of the defendant's personality, which contradicted the prognosis of future non-reoffending. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against the denial of a suspended sentence is inadmissible if the censure is manifestly unfounded, particularly when the lower court's assessment of the defendant's personality and the gravity of the conduct logically excludes the prognosis of future non-reoffending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI ANDIS nato il 08/05/1997 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di ricorso Andis Gjini denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione alla condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Ancona ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.
3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato ' senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art.616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Presi nte