Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Pollastrelli's appeal inadmissible because his legal arguments were merely repetitions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged a conviction for violent assault involving drug possession, arguing excessive sentencing and a failure to apply recidivism rules. The court ruled that since the lower judges provided exhaustive and logical reasoning on these points, the matter falls exclusively within the merit judges' domain and cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 370 c.p.p.; Grounds for appeal must not be merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the judges of the merits, as such matters remain within the exclusive appreciation of the trial court when supported by complete and logical reasoning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLASTRELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/06/1964 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Pollastrelli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di divincolamento, essendo consistita in una violenta aggressione ai danni dell'assistente di polizia scalciando, e risultata adeguatamente assistita da dolo; anche la destinazione alla cessione della droga complessivamente detenuta (parte indosso e parte presso l'abita2bne) è stata correttamente desunta dal dato quantitativo e dalle modalità della condotta; manifestamente infondati anche i motivi sulla pena, perché+ eccessiva, e mancata disapplicazione della recidiva che involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso /la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione della recidiva sottolineando come i fatti per cui si procede costituiscono il risultato della "perseveranza" nell'illecito, dimostrativi di pericolosità specifica e incuranza rispetto alle punizioni già subite, e, quindi, risultano espressivi di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalle condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto, senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatric