Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Dario and Andrea Orsini inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing against the application of substitute penalties and the severity of the sentence. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the lower court properly considered the quantity of drugs and the lack of recidivism to justify the reduced but still substantial prison term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 367, comma 1, c.p.p.: Appeals against criminal convictions are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of sentencing factors based on drug quantity and absence of recidivism is not logically flawed or legally erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORSINI DARIO nato il 21/04/1968 ORSINI ANDREA nato a ASCOLI PICENO il 27/04/1971 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Orsini Dario e Orsini Andrea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) ha esaminato la questione dell'applicazione delle pene sostitutive (anche in assenza di richiesta di parte, tenuto conto che la pena inflitta veniva ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, rispetto a quella irrogata in primo grado di anni quattro e mesi uno) ed ha ritenuto ostativa la gravità del fatto in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e pur avendo escluso la recidiva.
Tale conclusione non appare manifestamente illogica né inficiata da vizio di violazione di legge. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigli latrice La