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Ordinanza — n. 46950/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as drug trafficking facts prove professional intent barring generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying sentencing guidelines. The appellant argued for generic mitigation based on the statutory provision regarding drug possession, but the court found the facts of hiding and fractionating heroin demonstrated professional intent and specific malice. Consequently, the court upheld the conviction and denied the request for reduced punishment or non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The court ruled that specific factual circumstances indicating professional drug trafficking preclude the application of generic mitigating circumstances or statutory non-prosecution provisions.

Parole chiave

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drug trafficking professional intent generic mitigation non-prosecution sentencing guidelines appeal inadmissibility Cassazione traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Anche il diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta congruamente motivato potendo conseguire dallo spaccio un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada dell'eroina, risultata pari a sedici dosi medie singole.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAR SHER nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Yar Sher; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, 'd.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata valorizzata la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, frazionate in dosi diverse e abilmente occultate sottoterra, e di bustine di cellofan per il confezionamento.

Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una 434» certa professionalità, la condotta di fuga al momento del controllo di poliziaVstate correttamente valorizzate dai giudici del merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche / ma anche della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito che, a tal riguardo, hanno sottolineato le concrete modalità del fatto (il sotterramento della droga) quale indice sintomatico, in concreto di una certa professionalità, ostativa al giudizio di occasionalità della condotta e, anzi sintomatica, di particolare dolo.

Anche il diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta congruamente motivato potendo conseguire dallo spaccio un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada dell'eroina, risultata pari a sedici dosi medie singole. Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni•sei ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina e coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r l