Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Kuci Ervis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments regarding the insufficiency of the lower court's reasoning on drug possession were merely factual complaints, which cannot be raised in a legality proceeding. Furthermore, these points were already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Arguments consisting of mere factual complaints or reproductions of issues already decided by the court of first instance are inadmissible in proceedings for the review of judgments for legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality proceedings factual complaints drug possession admissibility of appeal mere doglianze imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUCI ERVIS nato il 26/07/1989 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kuci Ervis; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai fini della destinazione dello stupefacente detenuto al consumo personale e non alla cessione a terzi, che i giudici del merito hanno ritenuto sussistente valorizzando le modalità di confezionamento dello stupefacente, che era diviso in due dosi, e le concrete modalità e circostanze del fatto (l'imputato aveva tentato di sottrarsi al controllo e a bordo dell'auto venivano trovati alcuni pezzi di cellofan, utilizzabili per il confezionamento in dosi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Pres