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Ordinanza — n. 46948/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding discretionary sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46948/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rouani Youssef inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked logical coherence. The court rejected these claims, noting that the denial was properly motivated based on the defendant's extensive criminal history and that such discretionary refusals are not admissible for generic review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: The refusal to apply generic mitigating circumstances, being a matter of wide judicial discretion, is adequately motivated when supported by the defendant's prior record and is therefore inadmissible for generic review in cassation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances judicial discretion sentencing inadmissible appeal grounds criminal record relevance procedural costs award sanzioni pecuniarie imputazione per reati di stupefacenti ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUANI YOUSSEF nato il 10/05/1977 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rouani Youssef; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera atrice La Pre