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Ordinanza — n. 46945/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and improper review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Beysembaev Ruslan inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a first-instance conviction for a crime under Article 73 of the Penal Code, arguing flaws in the lower court's judgment. The court rejected these claims because they amounted to prohibited criticism of the first-instance verdict rather than valid legal arguments, while remitting sentencing issues to the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: Appeals in cassation are inadmissible when they consist merely of criticism of the first-instance judgment or involve matters of sentencing that require the judge of merit's exclusive appreciation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criticism of first instance Article 73 Penal Code sentencing review limits court costs award imputazione per reati di stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEYSEMBAEV RUSLAN nato il 31/05/1982 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Beysembaev R.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sia in punto di qualificazione giuridica del fatto che di responsabilità.

Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, sul trattamento punitivo, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera rel trice La Presidente '